Art. 12.
                      Conseguimento del titolo
  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
  Le commissioni giudicatrici dell'esame  finale  sono  nominate  dal
Rettore,  per  ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.