Art. 13.
                      Documentazione straniera
  Agli atti e  documenti  redatti  in  lingue  diverse  da  italiano,
latino,  francese,  inglese,  tedesco e spagnolo deve essere allegata
una traduzione in  lingua  italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.