Art. 5.
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
  Il  rettore,  su  proposta  del  collegio  dei  docenti, nomina con
proprio  decreto  la   commissione   incaricata   della   valutazione
comparativa  dei  candidati. La commissione e' composta da tre membri
scelti tra professori  universitari  e  ricercatori  universitari  di
ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca.
  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  al colloquio la commissione
giudicatrice   forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,    con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
  Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione   compila   la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun  candidato  nelle  singole  prove.  In  caso  di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997, e successive modifiche.
  Le graduatorie saranno rese pubbliche, di norma, entro sette giorni
dall'espletamento del colloquio esclusivamente nei seguenti modi:
  affissione  all'albo  ufficiale del dipartimento presso il quale ha
sede il corso di dottorato;
  affissione all'albo del servizio formazione.
  Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.