Art. 5. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Il rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. La commissione e' composta da tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modifiche. Le graduatorie saranno rese pubbliche, di norma, entro sette giorni dall'espletamento del colloquio esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo ufficiale del dipartimento presso il quale ha sede il corso di dottorato; affissione all'albo del servizio formazione. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.