Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
  I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine  di  graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
  I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria  di
merito  hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle
borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo
l'ordine della graduatoria stessa.
  I  candidati  non  comunitari  non  residenti   classificatisi   in
posizione utile sono ammessi senza titolarita' di borsa di studio nel
limite massimo indicato per ciascun corso.
  I  titolari di assegni di ricerca classificatisi in posizione utile
sono ammessi ai corsi conservando l'assegno di ricerca.
  In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore  al
numero complessivo di posti disponibili.