Art. 7. Domanda di iscrizione I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro cinque giorni dall'affissione della graduatoria, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria. Il termine e' perentorio e non fa fede il timbro postale. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: fotocopia del documento di identita', in carta libera, fronte e retro; ricevuta del versamento della 1 rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi (solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio); fotocopia del diploma di maturita'. Nella domanda il vincitore deve dichiarare: a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato; b) di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; c) di impegnarsi a tempo pieno allo svolgimento dell'attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti. Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare: a) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato; b) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a quindici milioni ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito; c) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; d) di impegnarsi a restituire le rate di borsa di studio percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito. I candidati ammessi al dottorato che siano fruitori della borsa di studio dovranno, inoltre, produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.