Art. 8.
                    Rinunce, subentri e decadenze
  Coloro che  non  avranno  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
  I posti vacanti saranno assegnati ad altri  aspiranti  che  seguono
nella graduatoria generale di merito entro il 15 marzo 2000.
  Coloro   che   avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti, fermo restando  la  responsabilita'  penale  per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.