Art. 8. Rinunce, subentri e decadenze Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7 saranno considerati rinunciatari. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito entro il 15 marzo 2000. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.