Art. 9.
                           borse di studio
  Le borse di studio (il cui numero e' indicato per ciascun dottorato
all'art.  1  del  presente  bando) vengono assegnate secondo l'ordine
definito nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate  dalle
commissioni giudicatrici.
  A  parita'  di  merito  le  borse  sono  assegnate sulla base della
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e
successive modifiche.
  In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa  di  studio  per  un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.
  L'importo annuale della  borsa  di  studio  e'  di  L.  20.450.000,
assoggettabile  al  contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2000, e' pari al 12,5% di cui il 4,2%  a  carico  del
percettore della borsa.
  L'importo  della  borsa  di  dottorato  e'  maggiorato  del 50% per
periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando  spetta,  inoltre,  il
rimborso  di  un  biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I
periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente
la meta' della durata del corso.
  Alle borse di studio si applicano le  disposizioni  in  materia  di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.
476.
  Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.
  La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del  corso  ovvero  il
provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite  dal
collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di
restituzione  dei  ratei  gia'  percepiti  e relativi all'anno per il
quale e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora  l'interessato
non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.