Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata in conformita' e nel
rispetto  dei  criteri  stabiliti  dall'art.   70   del   regolamento
d'amministrazione  dell'Universita'  degli studi di Udine e dall'art.
36, terzo comma, del decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni ed integrazioni e sara' composta da:
  presidente:  un professore di ruolo nelle universita' di prima o di
seconda fascia;
  componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso;
  segretario: dipendente di ruolo delle universita' con qualifica non
inferiore alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile.
  Il decreto  rettorale  di  nomina  della  commissione  giudicatrice
verra' pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo.