Art. 10.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
  Il contributo annuo per  l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca  secondo  le  condizioni economiche, reddito e
situazione patrimoniale possedute nell'anno solare  1998  dal  nucleo
familiare  convenzionale  dello  studente, sono determinate secondo i
seguenti parametri:
  indicatore della condizione economica inferiore a:
  L. 23.294.250 (12.030,48 euro) 1 componente;
  L. 38.823.750 (20.050,79 euro) 2 componenti;
  L. 51.765.000 (26.734,39 euro) 3 componenti;
  L. 63.153.300 (32.615,96 euro) 4 componenti;
  L. 74.023.950 (38.230,18 euro) 5 componenti;
  L. 83.859.300 (43.309,71 euro) 6 componenti;
  L. 93.177.000 (48.121,90 euro) 7 componenti.
  Coloro  che  avranno una situazione economica inferiore ai suddetti
parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
800.000 (413,17 euro); coloro che avranno  una  situazione  economica
superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
1.500.000 (774,69 euro).
  A  tali  importi  sara'  aggiunta l'imposta di bollo e il premio di
assicurazione.
  Detto importo e' da versare in due rate:  prima  rata:  L.  800.000
(413,17  euro) oltre al bollo e alla assicurazione, la seconda per la
differenza.
  Sono esonerati preventivamente dal contributo per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su  fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli extracomunitari  borsisti
del Governo italiano.
  In  caso  di  rinuncia  agli  studi,  il dottorando che ha ottenuto
iscrizione non ha diritto, in  nessun  caso,  alla  restituzione  dei
contributi versati.