Art. 14.
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
  Il   titolo   di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che  puo'  essere  ripetuto  una  sola
volta e viene conferito dal rettore dell'Universita' di Ferrara.