Art. 6.
                   Valutazione prove di ammissione
  Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,  dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
  Il colloquio si  intende  superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60.