Art. 12.
                      Conseguimento del titolo
  Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all'atto   del   superamento   dell'esame  finale,  che  ha  luogo  a
conclusione del corso.
  La commissione giudicatrice dell'esame finale  sara'  nominata  dal
rettore,  su  designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.