Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
  I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso.
  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto  prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
  In  caso  di  rinuncia  o  di  esclusione  del  vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso, e' in facolta'  del  collegio  dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.