Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' in facolta' del collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.