Art. 10.
                           Borse di studio
  L'importo  annuale  della  borsa  di  studio,  determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni,  per  l'anno  solare  1999,  ammonta  a  L.
19.900.000   e,  a  partire  dall'anno  solare  2000,  ammonta  a  L.
20.450.000.
  Il  beneficiario  di  borsa  di  studio  vanta  per  i  periodi  di
permanenza all'estero di una maggiorazione della borsa di studio pari
al 50% della borsa stessa.
  Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale
di  merito  redatta  dalla  competente  commissione  giudicatrice, su
domanda dell'avente titolo.
  La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari  all'intera
durata del corso.
  Le  sospensioni  della  frequenza  del corso di durata superiore ai
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
  Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio  per  l'intera
durata  del  corso  di  studi, subentra il candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
  Nel caso risultino vincitori del concorso titolari  di  assegni  di
ricerca,  i  medesimi  non  hanno  diritto  di  fruire della borsa di
studio, neppure nel caso  in  cui  il  dottorato  prosegua  oltre  il
periodo di godimento della borsa.