Art. 11.
                         Dipendenti pubblici
  Il   pubblico   dipendente  ammesso  al  dottorato  di  ricerca  e'
collocato, fin dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del  corso  di
dottorato,  in  aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il  periodo
di  aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.