Art. 12. Conseguimento del titolo A conclusione del corso, il dottorando sostiene un esame finale davanti ad una commissione esaminatrice nominata dal collegio dei docenti e che si compone di almeno tre membri scelti anche tra le universita' consorziate. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il coordinatore. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando che ne faccia richiesta a svolgere l'esame finale in altra universita' consorziata. Il dottorando che abbia sostenuto l'esame finale con esito positivo consegue il titolo di dottore di ricerca. Ove il dottorando abbia svolto presso l'universita' consorziata straniera un periodo corrispondente ad almeno un anno accademico sotto la guida di un tutore della rispettiva sede, l'universita' ospitante s'impegna a rilasciare altresi' il titolo accademico che il proprio ordinamento didattico considera equipollente a quello di dottore di ricerca.