Art. 12.
                      Conseguimento del titolo
  A conclusione del corso, il dottorando  sostiene  un  esame  finale
davanti  ad  una  commissione  esaminatrice nominata dal collegio dei
docenti e che si compone di almeno tre membri  scelti  anche  tra  le
universita' consorziate.
  Il  dottorando  discute  la  tesi  nella  lingua  concordata con il
coordinatore.
  Il collegio dei docenti  puo'  autorizzare  il  dottorando  che  ne
faccia  richiesta  a  svolgere  l'esame  finale  in altra universita'
consorziata.
  Il dottorando che abbia sostenuto l'esame finale con esito positivo
consegue il titolo di dottore di ricerca.  Ove  il  dottorando  abbia
svolto   presso   l'universita'   consorziata  straniera  un  periodo
corrispondente ad almeno un anno accademico  sotto  la  guida  di  un
tutore  della  rispettiva  sede,  l'universita' ospitante s'impegna a
rilasciare altresi' il titolo accademico che il  proprio  ordinamento
didattico considera equipollente a quello di dottore di ricerca.