Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
  I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso.
  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto  prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
  In caso di  rinuncia  o  di  esclusione  del  vincitore  nel  primo
trimestre  del  primo  anno di corso, e' in facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto  vacante  con  un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.