Art. 11.
                         Dipendenti pubblici
  Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di   ricerca   e'
collocato,  fin  dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni  e  puo'
usufruire  dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e  del
trattamento di quiescenza e di previdenza.