Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
  In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
  In caso di  rinuncia  o  di  esclusione  del  vincitore  nel  primo
trimestre  del  primo  anno  di corso e' in facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto  vacante  con  un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.