Art. 5. Prove d'esame Il concorso e' per esami. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, secondo il programma allegato al presente bando (allegato B). Le prove sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacita' professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto. La commissione ha a disposizione novanta punti, che saranno ripartiti in parti uguali fra le tre prove. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova pratica un voto non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' riportato la votazione di ventuno trentesimi. La valutazione complessiva e' stabilita' dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova. Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Osservatorio riterra' di stabilire. Il diario della prova scritta con l'indicazione del luogo, giorno, mese e ora in cui la medesima sara' effettuata sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - e notificato agli interessati non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La convocazione per la prova pratica e per la prova orale avverra', ugualmente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova scritta e pratica sara' stabilito dalla commissione esaminatrice, ma non potra' superare le otto ore. Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente, con firma autenticata; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) tessera personale per dipendenti dello Stato; h) carta d'identita'. I candidati sono ammessi al concorso con riserva; il direttore puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.