Art. 7. Formazione della graduatoria Al termine delle prove di esame, la commissione redige una circostanziata relazione, compila la graduatoria secondo la valutazione complessiva di cui al precedente art. 5 e designa il vincitore nell'ordine di graduatoria. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del direttore dell'Osservatorio. La relativa graduatoria e' immediatamente efficace ed e' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Osservatorio. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuale impugnativa. Il vincitore e' nominato con decreto del direttore dell'Osservatorio e assunto in servizio previa verifica dell'effettiva copertura economica del posto messo a concorso.