Art. 7.
                    Formazione della graduatoria
  Al  termine  delle  prove  di  esame,  la  commissione  redige  una
circostanziata  relazione,  compila   la   graduatoria   secondo   la
valutazione  complessiva  di  cui  al  precedente art. 5 e designa il
vincitore nell'ordine di graduatoria.
  Gli atti del concorso sono  approvati  con  decreto  del  direttore
dell'Osservatorio.
  La  relativa  graduatoria  e'  immediatamente  efficace  ed e' resa
pubblica mediante affissione  all'albo  ufficiale  dell'Osservatorio.
Di  tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla  data  di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuale impugnativa.
  Il    vincitore    e'    nominato   con   decreto   del   direttore
dell'Osservatorio   e   assunto   in   servizio    previa    verifica
dell'effettiva copertura economica del posto messo a concorso.