Art. 8.
  Il direttore del Centro di studio di biocristallografia, constatata
la   regolarita'   della  procedura  selettiva,  subordinatamente  al
favorevole esito degli accertamenti circa il possesso  dei  requisiti
indicati  per  l'ammissione  all'impiego, procedera' alla stipula del
contratto del candidato risultato vincitore.
  Il  vincitore  della  selezione  sara'  assunto  in  servizio   con
contratto  a termine della durata di un anno e gli verra' corrisposto
il  trattamento  economico  corrispondente  a  quello  previsto   dai
contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati in data 7 ottobre
1996  e 21 novembre 1996 per il profilo collaboratore tecnico Enti di
ricerca, sesto livello professionale e dovra'  prestare  servizio  di
prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.