Art. 8. Il direttore del Centro di studio di biocristallografia, constatata la regolarita' della procedura selettiva, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti indicati per l'ammissione all'impiego, procedera' alla stipula del contratto del candidato risultato vincitore. Il vincitore della selezione sara' assunto in servizio con contratto a termine della durata di un anno e gli verra' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati in data 7 ottobre 1996 e 21 novembre 1996 per il profilo collaboratore tecnico Enti di ricerca, sesto livello professionale e dovra' prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.