Art. 5.
                      Procedura di valutazione
  Ai  fini  della  valutazione  dei  candidati, con provvedimento del
direttore  generale   dell'ASI   sara'   nominata   una   commissione
esaminatrice  composta da tre componenti e la sua composizione terra'
conto di quanto previsto dall'art.  61  del  decreto  legislativo  n.
29/1993.  Almeno  uno  dei  componenti  deve avere elevata conoscenza
della lingua inglese.
  Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ASI con
profilo  non  inferiore  a   collaboratore   di   amministrazione   o
equiparato.
  La commissione di esame potra' essere affiancata da un organismo di
esperti,   individuato   con  provvedimento  del  direttore  generale
dell'ASI, che avra' il compito esclusivo di  valutare  la  potenziale
attitudine  dei  candidati a rivestire il posto in relazione al quale
la  selezione  viene  bandita.  Tale  valutazione,  che  prevede   un
colloquio,  consiste nella redazione di un profilo del candidato che,
acquisito dalla commissione in plico  chiuso,  integra  il  punteggio
risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio.
  Nella  prima  riunione,  la  commissione  stabilisce i criteri e le
modalita' delle  prove  concorsuali  al  fine  dell'attribuzione  dei
punteggi,  nonche'  i  criteri  di  quantificazione  della  eventuale
valutazione effettuata dall'organismo di cui al  periodo  precedente.
Nel  verbale  della  medesima  riunione  deve  essere fatta esplicita
menzione del commissario o dei commissari in possesso  della  elevata
conoscenza della lingua inglese.
  La  commissione  concludera'  i propri lavori entro sessanta giorni
dalla data del decreto di nomina.