Art. 5. Procedura di valutazione Ai fini della valutazione dei candidati, con provvedimento del direttore generale dell'ASI sara' nominata una commissione esaminatrice composta da tre componenti e la sua composizione terra' conto di quanto previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993. Almeno uno dei componenti deve avere elevata conoscenza della lingua inglese. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ASI con profilo non inferiore a collaboratore di amministrazione o equiparato. La commissione di esame potra' essere affiancata da un organismo di esperti, individuato con provvedimento del direttore generale dell'ASI, che avra' il compito esclusivo di valutare la potenziale attitudine dei candidati a rivestire il posto in relazione al quale la selezione viene bandita. Tale valutazione, che prevede un colloquio, consiste nella redazione di un profilo del candidato che, acquisito dalla commissione in plico chiuso, integra il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio. Nella prima riunione, la commissione stabilisce i criteri e le modalita' delle prove concorsuali al fine dell'attribuzione dei punteggi, nonche' i criteri di quantificazione della eventuale valutazione effettuata dall'organismo di cui al periodo precedente. Nel verbale della medesima riunione deve essere fatta esplicita menzione del commissario o dei commissari in possesso della elevata conoscenza della lingua inglese. La commissione concludera' i propri lavori entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina.