Art. 6.
                              Punteggio
  La commissione  dispone  di  punti  100,  30  dei  quali  riservati
all'esame dei titoli.
  Non sono presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine
di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
  Sono  ammessi  al  colloquio i candidati che, nella valutazione dei
titoli, conseguano un punteggio minimo pari a 24.