Art. 6. Punteggio La commissione dispone di punti 100, 30 dei quali riservati all'esame dei titoli. Non sono presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Sono ammessi al colloquio i candidati che, nella valutazione dei titoli, conseguano un punteggio minimo pari a 24.