Art. 8. Graduatoria Al termine dei propri lavori la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati nel colloquio e nei titoli e comprensivo della valutazione di cui al terzo comma dell'art. 5. La graduatoria finale verra' compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza delle nomine. A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza, a parita' di merito, indicati nell'art. 4 e dei quali, a pena di non valutazione, ne abbiano fatto espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti a presentare o a far pervenire i documenti relativi, in originale o in copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali - fermo, peraltro, quanto stabilito nel terz'ultimo comma dell'art. 4 - al responsabile del procedimento di cui all'art. 14 entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio.