Art. 8.
                             Graduatoria
  Al  termine dei propri lavori la commissione formula la graduatoria
di  merito  secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio  complessivo
conseguito  dai  candidati  nel  colloquio e nei titoli e comprensivo
della valutazione di cui al terzo comma dell'art. 5.
  La graduatoria  finale  verra'  compilata  con  l'osservanza  delle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  precedenza e preferenza delle
nomine.
  A tal fine i  candidati  che  intendano  far  valere  i  titoli  di
precedenza  e preferenza, a parita' di merito, indicati nell'art. 4 e
dei quali, a pena di  non  valutazione,  ne  abbiano  fatto  espressa
menzione  nella  domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti a
presentare o a far pervenire i documenti relativi, in originale o  in
copia  autenticata  in  regola  con le vigenti disposizioni fiscali -
fermo, peraltro, quanto stabilito nel terz'ultimo comma dell'art.   4
-  al  responsabile  del  procedimento  di  cui  all'art. 14 entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio.