Art. 5.
  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di  eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno   altrettanti   candidati   secondo   l'ordine    della
graduatoria.
  In  caso  di  utile  collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.