Art. 7.
  L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  di  L. 20.450.000
(ventimilioniquattrocentocinquantamila), assoggettabile al contributo
previdenziale INPS a gestione separata .
  Le  borse  di  studio   verranno   assegnate   previa   valutazione
comparativa del merito.
  In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la  valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del  Presidente
del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
  La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari  all'intera
durata del corso.
  La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile.
  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
  L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi  e  per  la
relativa frequenza e' di Lire 1.000.000 (un milione).
  Le  borse  di  studio  non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
  I   dottorandi   titolari   di   borse    di    studio    conferite
dall'universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi  per  l'accesso  e  la  frequenza  dei
corsi.
  Gli  oneri  per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma  3,
della   legge   3   luglio  1998,  n.  210,  possono  essere  coperti
dall'universita' anche mediante  convenzioni  con  soggetti  estranei
all'amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando.