Art. 9. I dottorandi devono frequentare la struttura di ricerca sede del dottorato, con regime d'impegno a tempo pieno ancorche' non esclusivo. Eventuali deroghe possono essere concesse su richiesta motivata dell'interessato dal collegio dei docenti. Al termine di ogni anno di corso i dottorandi sono tenuti a presentare una relazione sull'attivita' svolta, compresa l'eventuale attivita' didattica e sulla produzione scientifica che verra' valutata dal collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno successivo. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attivita' di ricerca cui partecipano. Deroghe possono essere concesse su richiesta dell'interessato dal collegio dei docenti, sentito il Tutor. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 1, lettera g) del Regolamento interno per il dottorato di ricerca. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita', grave e documentata malattia e prestazione del servizio militare. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.