Art. 9.
  I  dottorandi  devono  frequentare la struttura di ricerca sede del
dottorato,  con  regime  d'impegno  a  tempo  pieno   ancorche'   non
esclusivo.  Eventuali  deroghe  possono  essere concesse su richiesta
motivata dell'interessato dal collegio dei docenti.
  Al termine di ogni  anno  di  corso  i  dottorandi  sono  tenuti  a
presentare  una relazione sull'attivita' svolta, compresa l'eventuale
attivita'  didattica  e  sulla  produzione  scientifica  che   verra'
valutata  dal  collegio  dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno
successivo.
  I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in  relazione  alle
attivita' di ricerca cui partecipano. Deroghe possono essere concesse
su  richiesta  dell'interessato  dal collegio dei docenti, sentito il
Tutor.
  Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata dall'Ateneo,  secondo
quanto  proposto  dal  collegio  dei  docenti, una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa  secondo  le  modalita'  previste
all'art.  5,  comma  1,  lettera  g)  del  Regolamento interno per il
dottorato di ricerca.
  E'  consentita  la  sospensione  della  frequenza   dei   corsi   e
dell'erogazione  della  borsa  ai  dottorandi nei casi di maternita',
grave e documentata malattia e prestazione del servizio militare.
  Gli assegnisti di  ricerca  possono  essere  ammessi  ai  corsi  di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area  scientifico  disciplinare  della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.