Art. 7.
                             Graduatoria
  I  candidati  saranno  ammessi  al  corso   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca.
  In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi  diritto  prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
  In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
  I  cittadini  extracomunitari  titolari di borsa di studio concessa
dal Governo italiano e i titolari di assegno di ricerca  che  abbiano
superato  le  prove  d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al
dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti  istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.