Art. 3.
          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
  Agli assegni di cui al presente  bando  si  applicano,  in  materia
fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni,  nonche',  in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  e successive modificazioni e
integrazioni.
  L'Universita'  provvede alle coperture assicurative per infortuni e
per responsabilita' civile verso terzi a favore  dei  titolari  degli
assegni   nell'ambito   dell'espletamento  della  loro  attivita'  di
ricerca.  L'importo  dei  relativi  premi  e'  detratto  dall'assegno
spettante a ciascun titolare.