Art. 2. Requisiti generali di ammissione Sono ammessi a partecipare al concorso: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; b) i dipendenti delle amministrazioni statali, reclutati a seguito di corso-concorso, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; c) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche ed enti, non ricompresi tra quelli indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno due anni; d) i soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; e) i soggetti in possesso del diploma di specializzazione o del titolo di dottore di ricerca. I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso del diploma di laurea rilasciato da una delle seguenti facolta': a) giurisprudenza; b) scienze politiche; c) economia; d) economia e commercio; e) scienze statistiche, demografiche ed attuariali; f) scienze economiche e bancarie; g) scienze economiche e sociali. L'eventuale specializzazione o dottorato di ricerca, di cui al precedente comma 1, lett. e), deve essere attinente a uno dei diplomi di laurea innanzi elencati. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; b) adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del tennine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.