Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
  Sono ammessi a partecipare al concorso:
  a)  i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni che
abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, svolti  in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea;
  b) i dipendenti delle amministrazioni statali, reclutati a  seguito
di  corso-concorso,  che  abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni di
effettivo servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
  c) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture
pubbliche ed enti, non ricompresi tra quelli  indicati  nell'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche   ed   integrazioni,   che   abbiano   svolto  le  funzioni
dirigenziali per almeno due anni;
  d)  i  soggetti  che  hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali   o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni;
  e) i soggetti in possesso del diploma  di  specializzazione  o  del
titolo di dottore di ricerca.
  I  candidati  dovranno,  inoltre, essere in possesso del diploma di
laurea rilasciato da una delle seguenti facolta':
  a) giurisprudenza;
  b) scienze politiche;
  c) economia;
  d) economia e commercio;
  e) scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
  f) scienze economiche e bancarie;
  g) scienze economiche e sociali.
  L'eventuale specializzazione o dottorato  di  ricerca,  di  cui  al
precedente comma 1, lett. e), deve essere attinente a uno dei diplomi
di laurea innanzi elencati.
  Ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  i  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea debbono altresi' possedere i seguenti requisiti:
  a)   godimento  dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
  b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
tennine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3,  comma
2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti   di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.