Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
  La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36, comma 3, lett. e), del decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito  dall'art.  22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sara' nominata con  provvedimento
del direttore amministrativo.
  Alla  commissione  potranno  essere  aggregati altri componenti per
l'espletamento della prova di lingua straniera.