Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, vertera' su argomenti di legislazione universitaria e sara' diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita', della convenienza, dell'efficienza e dell'economicita' organizzativa, di questioni connesse con le attivita' istituzionali delle universita'. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su argomenti di diritto civile o di diritto amministrativo. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sul diritto del lavoro e sulla contabilita' pubblica e comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra la lingua inglese e quella francese. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita'. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.