Art. 6.
                            Prove d'esame
  Le prove d'esame consistono in due prove scritte  e  in  una  prova
orale. Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, vertera'
su  argomenti  di  legislazione  universitaria  e  sara'  diretta  ad
accertare l'attitudine dei candidati alla corretta  soluzione,  sotto
il  profilo  della legittimita', della convenienza, dell'efficienza e
dell'economicita'  organizzativa,  di  questioni  connesse   con   le
attivita' istituzionali delle universita'.
  L'altra  prova  scritta, a contenuto teorico, vertera' su argomenti
di diritto civile o di diritto amministrativo.
  La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove  scritte,
nonche'  sul  diritto  del  lavoro  e  sulla  contabilita' pubblica e
comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza di una  lingua
straniera  scelta  dal  candidato  tra  la  lingua  inglese  e quella
francese.
  Per lo svolgimento di ciascuna  delle  prove  scritte  i  candidati
avranno a disposizione otto ore.
  I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove,  non  possono
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni  di  qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
  Il  diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
  Conseguono l'ammissione alla prova orale i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
  Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  sara'  data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova. La predetta comunicazione conterra' anche
l'indicazione del voto riportato dal candidato in ciascuna delle  due
prove scritte.
  La  prova  orale,  che  si  svolgera'  nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  i candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento:
  a)  fotografia  recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
  b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico
dipendente;
  c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita'.
La mancata presentazione alle prove d'esame  sara'  considerata  come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.