Art. 10.
  Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con  ricevuta  di
ritorno,  ad  assumere  servizio in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la  nomina  ed
e' assunto in prova.
  Il  vincitore  dovra'  inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
  Entro il termine perentorio di  trenta  giorni  dalla  stipula  del
contratto  il  vincitore  del  concorso  pubblico  dovra' produrre la
seguente documentazione:
  1) certificato medico in bollo  rilasciato  dall'Azienda  sanitaria
locale   o   da  un  medico  militare  o  da  un  medico  condotto  o
dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione  e
l'idoneita'  fisica  e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine  al  servizio
suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito  l'accertamento  sierologico del sangue previsto dall'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve  essere  di
data  non  anteriore  a  sei  mesi dalla data della rettorale con cui
viene richiesto. L'amministrazione si riserva, comunque, la  facolta'
di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di
fiducia;
  2)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, 15 e dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) titolo di studio;
  i) se il candidato ricopra  o  meno  altri  posti  retribuiti  alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed  in  caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art.  1,  lettera  g),
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686).
Deve essere rilasciata anche se negativa.
  A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo devono  presentare  nel  termine  sopra
indicato  una copia integrale dello stato matricolare, il certificato
medico, la dichiarazione di cui al punto 2) per  quanto  riguarda  il
titolo  di  studio  e  sono esonerati dalla presentazione degli altri
documenti di rito.
  In  sostituzione  dello  stato  matricolare  il  vincitore   potra'
presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cosi' come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1999,
n. 403.
  I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti  di  cui  allart.  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato
di  poverta',  ovvero  quando  risulti  dai  documenti stessi la loro
condizione   di   indigenza   mediante   citazione   degli    estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni  dalla
stipula  del  contratto  la  documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello  stesso  termine  a  richiesta  del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto  e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'   all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.