Art. 11.
  Il  vincitore  sara'  assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  nella  quinta  qualifica
funzionale,  area  tecnico-scientifica, profilo di operatore tecnico,
con diritto al trattamento economico iniziale  di  cui  al  contratto
collettivo   nazionale   dei   dipendenti  del  comparto  universita'
stipulato il 5 settembre 1996.
  Il periodo di prova ha la durata di tre  mesi  e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa  la  meta'  del  periodo  suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in  qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
  Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro  sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In   caso   di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
  Il  vincitore  non potra' ottenere il trasferimento nei primi sette
anni di servizio.