Art. 9.
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 8.
  Sono  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2  aprile  1968,
n.  482,  o  da  altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso,  e'  approvata  dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia, tale pubblicazione e'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine  per  le  eventuali  impugnative.  Detta  graduatoria  rimane
efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata
pubblicazione  per  eventuali  coperture  di  posti  per  i  quali il
concorso e' stato bandito e che successivamente ed  entro  tale  data
dovessero  rendersi  disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di
idoneita' al concorso.