Art. 12.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  I  dati  personali  trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e   12   della   legge   31 dicembre   1996,  n. 675,  sono  trattati
esclusivamente  sia  per  le finalita' di gestione del presente bando
(il   conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso)  sia per la successiva eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo.
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far  rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    3.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.