Art. 12. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trattati esclusivamente sia per le finalita' di gestione del presente bando (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso) sia per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche.