Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice  del  concorso  e' nominata con
decreto  del  Presidente  del  CNR, essa e' costituita da non piu' di
cinque  membri  effettivi  e  due  supplenti,  la  composizione della
commissione  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i membri effettivi.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto.
    4.  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere da quello della pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del decreto di
nomina  della  commissione  medesima.  Decorso  tale termine non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    6.  Dopo  il  trentesimo  giorno  ed  entro il quarantacinquesimo
giorno  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma
1,  la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale
provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei
titoli  dei  candidati,  tenendo presente, per quanto applicabili, le
indicazioni  contenute  nell'art. 2,  commi  7  e  9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
    7.  La  commissione  accerta  l'identita' personale dei candidati
all'inizio  e  prima  dello  svolgimento  della prova scritta e della
prova orale.
    8.  La  commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito  il  piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 63/90,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle singole prove di esame.
    9.   La  commissione  conclude  la  procedura  concorsuale  entro
centoventi  giorni  dalla  data  della  prima  riunione.  Con proprio
decreto, il Presidente del CNR puo' prorogare il predetto termine per
una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso inutilmente
quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento
della commissione ed alla sua ricostituzione.