Art. 5. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Presidente del CNR, essa e' costituita da non piu' di cinque membri effettivi e due supplenti, la composizione della commissione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i membri effettivi. 3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. 4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di commissario. 5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di giorni trenta a decorrere da quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di nomina della commissione medesima. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 6. Dopo il trentesimo giorno ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'art. 2, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. 7. La commissione accerta l'identita' personale dei candidati all'inizio e prima dello svolgimento della prova scritta e della prova orale. 8. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 63/90, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame. 9. La commissione conclude la procedura concorsuale entro centoventi giorni dalla data della prima riunione. Con proprio decreto, il Presidente del CNR puo' prorogare il predetto termine per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.