Art. 6. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi dell'art. 5, comma 6, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), massimo punti 20. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificatamente l'attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni ed i rapporti tecnici non compresi nella successiva lettera b); b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), massimo punti 10 con un massimo di punti 2 per ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico.