Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi dell'art. 5, comma 6, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    2.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a)  il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma 3, lettera a),
massimo punti 20. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificatamente  l'attivita'  di  cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), le pubblicazioni ed i rapporti tecnici non compresi nella
successiva lettera b);
      b)  le  pubblicazioni  ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 3,  lettera  b), massimo punti 10 con un massimo di punti 2 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico.