Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. I candidati possono richiedere, non prima di sei mesi dal termine della procedura concorsuale la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e' effettuata entro due mesi. I candidati possono richiedere, non prima di sei mesi dal termine della procedura dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. 2. Trascorso il suddetto termine il C.N.R. non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.