Art. 10.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  I  candidati  possono  richiedere,  non prima di sei mesi dal
termine  della  procedura  concorsuale  la restituzione, con spese di
spedizione  a  loro  carico,  dei  documenti  e  delle  pubblicazioni
presentate. La restituzione e' effettuata entro due mesi. I candidati
possono richiedere, non prima di sei mesi dal termine della procedura
dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
    2.   Trascorso   il  suddetto  termine  il  C.N.R.  non  e'  piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.