Art. 12.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  I  dati  personali  trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione  alla  procedura  concorsuale, ai sensi degli articoli
n. 10  e  12  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, sono trattati
esclusivamente  sia  per  le finalita' di gestione del presente bando
(il   conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso)  sia per la successiva eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo.
    2.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far  rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    3.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.