Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio dal concorso:
      a) l'assenza  dei  requisiti  indicati  nell'art. 2,  comma  2,
lettera a);
      b) le omissioni di cui all'art. 4, comma 5;
      c) la  posizione di dipendente del C.N.R. con contratto a tempo
indeterminato,  inquadrato nel medesimo profilo e nel medesimo ovvero
superiore  livello  stabilito  per  la  copertura dei posti di cui al
presente bando.
    2.   I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Il
presidente   del   C.N.R.   puo'   disporre   in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato  reso noto agli interessati, l'esclusione dal
concorso.