Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio dal concorso: a) l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, comma 2, lettera a); b) le omissioni di cui all'art. 4, comma 5; c) la posizione di dipendente del C.N.R. con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel medesimo profilo e nel medesimo ovvero superiore livello stabilito per la copertura dei posti di cui al presente bando. 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il presidente del C.N.R. puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dal concorso.