Art. 4.

                        Domanda di ammissione

    1.  Coloro  che  intendono  partecipare al concorso sono tenuti a
presentare  domanda  di ammissione, secondo lo schema allegato B), da
inoltrare  all'organo  di  ricerca indicato nell'allegato A) entro il
termine   perentorio   di   quarantacinque   giorni   dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  La domanda, da redigersi in carta semplice, si
considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con
avviso  di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Ogni altro mezzo di
presentazione  della  domanda  comporta  l'esclusione  dal  concorso.
Qualora  il  termine  di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza  e'  prorogata  al  primo  giorno feriale utile. Sulla busta
chiusa  deve essere indicato chiaramente il riferimento del bando con
relativo  codice  di  cui  all'allegato A) oltre al nome e cognome ed
indirizzo del candidato.
    2.  Nella  domanda,  firmata,  il  candidato  deve  indicare  con
chiarezza sotto la propria responsabilita':
      a) cognome e nome;
      b) data e luogo di nascita;
      c) codice fiscale;
      d) numero del bando;
      e)   organo   di   ricerca   del  C.N.R.  tra  quelli  elencati
nell'allegato A) ed il corrispondente numero di codice;
      f) indirizzo di residenza;
      g) domicilio  eletto  ai  fini  delle comunicazioni inerenti il
concorso (di preferenza in Italia per gli stranieri);
      h) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; per i
cittadini stranieri tale requisito deve essere goduto anche nei Paesi
di origine;
      i) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      l) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del  testo  unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver  conseguito l'impiego mediante la
produzione  di  documenti  falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche'  di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
      m) di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non aver
procedimenti  penali  pendenti  oppure indicare le eventuali condanne
penali   riportate   nonche'   i  procedimenti  penali  eventualmente
pendenti,  precisando  gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione  dell'amnistia,  del condono, dell'indulto o del perdono
giudiziale  e del titolo del reato. La dichiarazione va comunque resa
anche se negativa;
      n)  di  essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
      o) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
candidati stranieri);
      p) di conoscere la lingua indicata all'art. 2, comma 2, lettera
c);
      q)  di  possedere  il  diploma  di  laurea  specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a), con indicazione del giorno, mese ed
anno di conseguimento e della votazione riportata;
      r) di  conoscere  e di accettare il vincolo, in caso di vincita
del  concorso,  a  permanere  almeno  cinque  anni presso l'organo di
ricerca del Mezzogiorno sede di destinazione dei vincitori;
      s) di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione  di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c);
      t)  gli eventuali titoli di preferenza posseduti, da far valere
a  parita'  di  valutazione  previsti  dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n. 487/1994,  per  come  modificato
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996.
Tali  titoli  debbono essere espressamente e distintamente menzionati
nella  domanda  di  ammissione  al  concorso, pena la non valutazione
degli stessi;
      u)  di  non  aver presentato domanda di partecipazione ad altro
settore del medesimo organo di ricerca;
      v) per quali altri settori di cui all'allegato A) ha presentato
domanda di partecipazione.
    3. Alla domanda devono essere allegati:
      a)   curriculum   firmato   (cinque   copie)   contenente,   in
particolare,  l'elenco  dettagliato  di  tutti  i  titoli accademici,
professionali  e  di servizio che il candidato ritiene utile produrre
ai  fini  della  valutazione,  con  le modalita' di cui al successivo
comma  7;  una descrizione sintetica dell'attivita' di ricerca svolta
nonche' l'elenco di tutte le pubblicazioni del candidato stesso;
      b) elenco separato e firmato (cinque copie) delle pubblicazioni
scelte  dal candidato, nel numero massimo di cinque, tra tutte quelle
indicate  nel  curriculum  e da lui ritenute le piu' significative ai
fini  della  valutazione  di cui al successivo art. 6; di tali cinque
pubblicazioni  dovra'  essere allegata una copia secondo le modalita'
di cui al successivo comma 7.
    I  titoli  e  le  pubblicazioni  devono  essere  in  possesso del
candidato  alla data di scadenza del termine stabilito al comma 1 per
la presentazione della domanda.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli della validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda
e negli allegati.
    4.  La  firma  in  calce  alla  domanda  ed  agli allegati non e'
soggetta ad autenticazione.
    5. L'omissione della firma in calce alla domanda ed agli allegati
nonche'  l'omessa  indicazione,  nella  domanda  medesima,  di quanto
previsto  nelle  lettere  d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), q),
r),  s),  t),  u) e v) del comma 2, comportano l'esclusione d'ufficio
dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 1.
    6.  Non  e' consentito il riferimento a titoli, altri documenti o
pubblicazioni presentati presso il C.N.R. o altre amministrazioni o a
documentazione  allegata  ad altra domanda di partecipazione ad altro
concorso.
    7.   Le   pubblicazioni   allegate  alla  domanda  devono  essere
presentate   in  originale,  copia  autenticata  o  dichiarazione  di
conformita'    all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  sottoscritta  in  presenza  del dipendente
addetto  o  corredata  da  copia  fotostatica  non  autenticata di un
documento  di  identita'  del  sottoscrittore.  I  lavori in corso di
stampa  sono  presi  in considerazione soltanto se accompagnati dalla
lettera  di  accettazione  dell'editore,  in  originale  o  in  copia
autenticata,  o,  in  luogo  di  tale  lettera,  da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione  deve  indicare  con esattezza il titolo del lavoro, il
nome  dei  relativi  autori,  la data di accettazione nonche' il nome
della   rivista  scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'
pubblicato.  Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattilografati o manoscritti. Le pubblicazioni devono essere prodotte
nella  lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in italiano
o  inglese.  I  testi  tradotti  devono  essere  presentati  in copia
dattiloscritta  resa  conforme  all'originale secondo quanto previsto
dalle norme vigenti in materia.
    Tutti  i  titoli  accademici professionali e di servizio allegati
alla  domanda  devono  essere  prodotti secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in materia di autocertificazione.
    Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono contenere tutti
gli  elementi  che  le  rendono  utilizzabili per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiscono.
    8.  Le  autocertificazioni  previste  nei  commi precedenti per i
cittadini  italiani  si  applicano  ai  cittadini dell'Unione europea
(art. 5  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I
cittadini   extracomunitari   residenti   in   Italia,   secondo   le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai  casi  in  cui  si  tratti  di  comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati  italiani. Il C.N.R. potra' procedere in qualunque momento ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    9.  Ogni  eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni  concernenti  il  concorso  deve essere tempestivamente
segnalata  dal candidato. Il C.N.R. non assume responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    10.  I  portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda  di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale,  l'ausilio  necessario  in  relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove concorsuali.