Art. 4. Domanda di ammissione 1. Coloro che intendono partecipare al concorso sono tenuti a presentare domanda di ammissione, secondo lo schema allegato B), da inoltrare all'organo di ricerca indicato nell'allegato A) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda, da redigersi in carta semplice, si considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Ogni altro mezzo di presentazione della domanda comporta l'esclusione dal concorso. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. Sulla busta chiusa deve essere indicato chiaramente il riferimento del bando con relativo codice di cui all'allegato A) oltre al nome e cognome ed indirizzo del candidato. 2. Nella domanda, firmata, il candidato deve indicare con chiarezza sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) numero del bando; e) organo di ricerca del C.N.R. tra quelli elencati nell'allegato A) ed il corrispondente numero di codice; f) indirizzo di residenza; g) domicilio eletto ai fini delle comunicazioni inerenti il concorso (di preferenza in Italia per gli stranieri); h) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; per i cittadini stranieri tale requisito deve essere goduto anche nei Paesi di origine; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; m) di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va comunque resa anche se negativa; n) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; o) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); p) di conoscere la lingua indicata all'art. 2, comma 2, lettera c); q) di possedere il diploma di laurea specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a), con indicazione del giorno, mese ed anno di conseguimento e della votazione riportata; r) di conoscere e di accettare il vincolo, in caso di vincita del concorso, a permanere almeno cinque anni presso l'organo di ricerca del Mezzogiorno sede di destinazione dei vincitori; s) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); t) gli eventuali titoli di preferenza posseduti, da far valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996. Tali titoli debbono essere espressamente e distintamente menzionati nella domanda di ammissione al concorso, pena la non valutazione degli stessi; u) di non aver presentato domanda di partecipazione ad altro settore del medesimo organo di ricerca; v) per quali altri settori di cui all'allegato A) ha presentato domanda di partecipazione. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) curriculum firmato (cinque copie) contenente, in particolare, l'elenco dettagliato di tutti i titoli accademici, professionali e di servizio che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione, con le modalita' di cui al successivo comma 7; una descrizione sintetica dell'attivita' di ricerca svolta nonche' l'elenco di tutte le pubblicazioni del candidato stesso; b) elenco separato e firmato (cinque copie) delle pubblicazioni scelte dal candidato, nel numero massimo di cinque, tra tutte quelle indicate nel curriculum e da lui ritenute le piu' significative ai fini della valutazione di cui al successivo art. 6; di tali cinque pubblicazioni dovra' essere allegata una copia secondo le modalita' di cui al successivo comma 7. I titoli e le pubblicazioni devono essere in possesso del candidato alla data di scadenza del termine stabilito al comma 1 per la presentazione della domanda. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli della validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati. 4. La firma in calce alla domanda ed agli allegati non e' soggetta ad autenticazione. 5. L'omissione della firma in calce alla domanda ed agli allegati nonche' l'omessa indicazione, nella domanda medesima, di quanto previsto nelle lettere d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) del comma 2, comportano l'esclusione d'ufficio dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 1. 6. Non e' consentito il riferimento a titoli, altri documenti o pubblicazioni presentati presso il C.N.R. o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 7. Le pubblicazioni allegate alla domanda devono essere presentate in originale, copia autenticata o dichiarazione di conformita' all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa sono presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione deve indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in italiano o inglese. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tutti i titoli accademici professionali e di servizio allegati alla domanda devono essere prodotti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autocertificazione. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. 8. Le autocertificazioni previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il C.N.R. potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il C.N.R. non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 10. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali.