Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice  del  concorso  e' nominata con
decreto  del presidente del C.N.R., essa e' costituita da non piu' di
cinque  membri  effettivi  e  due  supplenti,  la  composizione della
commissione  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i membri effettivi.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto.
    4.  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere proposte al presidente del C.N.R. nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere da quello della pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del decreto di
nomina  della  commissione  medesima.  Decorso  tale termine non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    6.  Dopo  il  trentesimo  giorno  ed  entro il quarantacinquesimo
giorno  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di  cui  al
comma 1,  la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della
quale   provvede  a  predeterminare  i  criteri  di  massima  per  la
valutazione  dei  titoli  dei candidati, tenendo presente, per quanto
applicabili,  le  indicazioni contenute nell'art. 2, commi 7 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
    7.  La  commissione  accerta  l'identita' personale dei candidati
all'inizio  e  prima  dello  svolgimento  della prova scritta e della
prova orale.
    8.  La  commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito  il  piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 63/90,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle singole prove di esame.
    9.   La  commissione  conclude  la  procedura  concorsuale  entro
centoventi  giorni  dalla  data  della  prima  riunione.  Con proprio
decreto,  il presidente del C.N.R. puo' prorogare il predetto termine
per  una  sola  volta  e  per  non  piu'  di sessanta giorni; decorso
inutilmente  quest'ultimo  termine,  il presidente del C.N.R. procede
allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.