Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi dell'art. 5, comma 6, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    2.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a)  il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma 3, lettera a),
massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente  il  dottorato  di  ricerca,  l'attivita' di
ricerca  di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni non
comprese nella successiva lettera b);
      b)  le  pubblicazioni  di  cui all'art. 4, comma 3, lettera b),
massimo   punti   15   con   un  massimo  di  punti  3  per  ciascuna
pubblicazione.