Art. 6. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi dell'art. 5, comma 6, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente il dottorato di ricerca, l'attivita' di ricerca di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni non comprese nella successiva lettera b); b) le pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione.