Art. 11. Prove di efficienza fisica 1. I candidati che nella prova scritta di cultura tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30 saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, cui i candidati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che saranno resi noti con lettera raccomandata o telegramma. 3. La valutazione di tali prove sara' effettuata dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera a). 4. Le prove alle quali saranno sottoposti i candidati sono riportate nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. I candidati ammessi a tali prove dovranno esibire, prima della effettuazione delle stesse, i seguenti documenti: a) se in congedo o provenienti dalla vita civile: certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate, normativamente previste; b) se in servizio: dichiarazione rilasciata dal dirigente del Servizio sanitario del Comando/Ente presso cui il candidato presta servizio di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza "operativa" previste dalla pubblicazione 12/A/1 "L'addestramento militare", ed. 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata presentazione dei sopraindicati documenti determinera' la non ammissione del candidato a sostenere le prove di efficienza fisica. 6. L'esito di tali prove, che dovra' essere comunicato agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto i candidati riconosciuti non idonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari e psico-attitudinali e saranno esclusi dal concorso. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che supereranno tutte le prove di efficienza fisica. Il mancato superamento anche di una sola delle prove previste comportera' l'esclusione dal concorso. 8. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo alla attribuzione di un punteggio incrementale, secondo i criteri riportati nel gia' citato allegato E, utile per la formazione della graduatoria. 9. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i candidati che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.