Art. 11.
                     Prove di efficienza fisica
  1.   I   candidati   che   nella   prova   scritta    di    cultura
tecnico-professionale  abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e,  qualora
idonei,  saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita' fisica e
psicoattitudinale.
  2.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  cui  i  candidati  dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che  saranno
resi noti con lettera raccomandata o telegramma.
  3.  La valutazione di tali prove sara' effettuata dalla Commissione
di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera a).
  4.  Le  prove  alle  quali  saranno  sottoposti  i  candidati  sono
riportate  nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto.
  5. I candidati ammessi a tali prove dovranno esibire,  prima  della
effettuazione delle stesse, i seguenti documenti:
  a)  se  in  congedo o provenienti dalla vita civile: certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica  per  l'atletica  leggera
rilasciato  da  medici  della  federazione  medico  sportiva italiana
ovvero dal personale sanitario delle strutture  pubbliche  o  private
convenzionate, normativamente previste;
  b)  se  in  servizio:  dichiarazione  rilasciata  dal dirigente del
Servizio sanitario del Comando/Ente presso cui  il  candidato  presta
servizio di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di   efficienza   "operativa"  previste  dalla  pubblicazione  12/A/1
"L'addestramento militare", ed. 1989, e successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  La  mancata  presentazione dei sopraindicati documenti determinera'
la non ammissione del candidato a sostenere le  prove  di  efficienza
fisica.
  6.  L'esito  di  tali  prove,  che  dovra'  essere  comunicato agli
interessati  seduta  stante,  e'  definitivo.  Pertanto  i  candidati
riconosciuti   non   idonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti sanitari e  psico-attitudinali  e  saranno  esclusi  dal
concorso.
  7.  Saranno giudicati idonei i concorrenti che supereranno tutte le
prove di efficienza fisica. Il mancato superamento anche di una  sola
delle prove previste comportera' l'esclusione dal concorso.
  8. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo alla
attribuzione   di   un  punteggio  incrementale,  secondo  i  criteri
riportati nel gia' citato allegato E, utile per la  formazione  della
graduatoria.
  9.  La  Direzione  generale  per  il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette  prove,
la  facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data  i  candidati che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero  presentarsi  alle
prove  di  efficienza  fisica  nel  giorno  stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione  (a
mezzo  telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della  prova,   inviando   documentazione   probatoria   dei   motivi
dell'assenza.