Art. 16.
                        Titoli di preferenza
  1.  A  parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui
al successivo articolo 17 si terra' conto dei titoli di preferenza di
cui all'allegato F, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, sempreche' il candidato - che lo abbia gia' dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso - faccia pervenire al Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2  Sezione  -  Via  XX
Settembre  n.  123/A  -  00187  Roma,  entro  il  quindicesimo giorno
successivo  alla  data  di  superamento  della  prova  orale,  idonea
dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n.  403, citato nelle
premesse, al  fine  di  consentire  all'Amministrazione  di  esperire
ricerche  atte  a  verificare  il  possesso  del titolo preferenziale
dichiarato.
  2. La dichiarazione di cui sopra si  considera  prodotta  in  tempo
utile   anche   se  spedita,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma
ed a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.