Art. 16. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 17 si terra' conto dei titoli di preferenza di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, sempreche' il candidato - che lo abbia gia' dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso - faccia pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di superamento della prova orale, idonea dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, citato nelle premesse, al fine di consentire all'Amministrazione di esperire ricerche atte a verificare il possesso del titolo preferenziale dichiarato. 2. La dichiarazione di cui sopra si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.