Art. 3.
                     Requisiti di partecipazione
  1.a.  Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
  a)   gli   ufficiali   inferiori   di   complemento   dell'Esercito
appartenenti  ad una delle Armi o corpi indicati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono  la
partecipazione  ai  rispettivi concorsi che siano in congedo per aver
completato, senza demerito, la ferma biennale di cui all'articolo  37
della  legge  20  settembre  1980,  n.  574, ovvero che, alla data di
scadenza del termine per  la  presentazione  delle  domande,  abbiano
svolto almeno un anno di servizio in detta ferma.
  Tali  ufficiali  non  devono  aver  riportato  un  giudizio  di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
  Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui  al
precedente  articolo  1,  comma  1,  gli  ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine  di
detto servizio.
  b)   i   sottufficiali   appartenenti   al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, inquadrati in detto ruolo ai  sensi  dell'articolo  34
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 196, aventi una delle
specializzazioni o appartenenti  ad  una  delle  categorie  riportate
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi;
  c)  i  frequentatori  dei  corsi  normali  dell'Accademia  militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
  d) gli idonei non vincitori in precedenti concorsi per la nomina ad
ufficiale   in   servizio  permanente  effettivo  dei  ruoli  normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui  al precedente articolo 1, comma 1. Il personale giudicato idoneo
non vincitore in precedenti concorsi per la nomina  ad  ufficiale  in
servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  normale  del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito  (gia'  Corpo  tecnico  dell'Esercito)  puo'
partecipare  solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del  precedente  articolo  1.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore  in  precedenti  concorsi  per  la  nomina  ad ufficiale in
servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  normale  del  Corpo   di
amministrazione  e  di  commissariato  dell'Esercito  (gia'  Corpo di
amministrazione  e  Corpo  di   commissariato   dell'Esercito)   puo'
partecipare  solo  al concorso di cui alla lettera c) del comma 1 del
precedente articolo 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e  dei  materiali
dell'Esercito   (gia'   Corpo   automobilistico  dell'Esercito)  puo'
partecipare solo al concorso di cui alla lettera b) del comma  1  del
precedente articolo 1.
  Detto  personale,  se  in  servizio,  non  deve avere conseguito un
giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al   grado   superiore
nell'ultimo anno.
  1.b.  I  candidati,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, dovranno:
  a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se  appartenenti
al ruolo dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b), il
trentaduesimo  anno  di eta', se appartenenti alle altre categorie di
cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d).
  Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
  c) essere  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  avente  durata
quinquennale  che consenta l'iscrizione all'Universita', oppure di un
titolo di studio avente  durata  quadriennale,  integrato  dal  corso
annuale  previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  d)  essere  riconosciuti  in  possesso  della  idoneita'  fisica  e
psico-attitudinale al  servizio  incondizionato  quale  ufficiale  in
servizio  permanente  dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi
con le modalita' prescritte dai successivi articoli 14 e 15;
  e) godere dei diritti civili e politici;
  f) non essere stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine
alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
  2.  Gli  ufficiali  di  complemento e gli appartenenti al ruolo dei
marescialli  dell'Esercito  possono  partecipare  ad  uno  solo   dei
concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e'  richiesto  ai  concorrenti  il
possesso  del  requisito  della  condotta  e  delle  qualita'  morali
prescritto  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi   d'ufficio   con  le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.
  4. I requisiti di cui al precedente comma 1.b, lettere a),  d),  ed
e)  del  presente  articolo devono essere posseduti sino alla data di
nomina ad ufficiale in servizio permanente.