Art. 4. Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando del reparto od ente dal quale i concorrenti dipendono, se in servizio, ovvero al Comando del distretto militare di appartenenza, se in congedo, ed indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma. 2. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai comandi di cui al precedente comma 1 entro il termine predetto ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto, presentare domanda alla competente autorita' diplomatica o consolare. 4. Il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) grado, cognome e nome; b) data, luogo di nascita, codice fiscale; c) possesso della cittadinanza italiana; d) stato civile; e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo; g) titolo di studio conseguito, con relativo voto; h) reparto o distretto militare di appartenenza; i) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; j) l'indirizzo ed il recapito telefonico. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma; k) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con indicazione della data di decorrenza della ferma, se in servizio, e di termine della medesima, se in congedo; l) l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio - ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 12. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; m) la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa; n) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo articolo 18. 5. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. 6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.