Art. 5.
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
  1. I Comandi competenti a ricevere  le  domande  dovranno  indicare
sulle  stesse,  con  dichiarazione  in  calce  o  mediante  il  bollo
d'ufficio,  la  data  di  presentazione  (per  quelle   spedite   con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  fa  fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante) e trasmetterle  subito,  al  massimo
entro tre giorni dalla data di ricezione, al Ministero della difesa -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione,  via  XX  Settembre  n.
132/A - 00187 Roma.
  2.  I  comandi  medesimi  dovranno provvedere a trasmettere al piu'
presto possibile, e comunque non oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al  concorso,  all'indirizzo  di  cui  sopra,  i  seguenti  documenti
aggiornati a detta data:
  a) copia del libretto personale o della cartella  personale,  copia
dello  stato  di  servizio  o  del foglio matricolare, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali  in  servizio  od  in
congedo e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli);
  b)  copia del documento matricolare (per i partecipanti in qualita'
di idonei non vincitori ai concorsi per la  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito e per i
frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito
che non abbiano completato il previsto ciclo formativo).
  3.  Il dirigente del Servizio sanitario del comando/ente presso cui
il candidato presta  servizio  dovra'  rilasciare,  a  richiesta  del
medesimo,  la  dichiarazione  di  assenza  di  controindicazioni allo
svolgimento  delle  prove  di  efficienza   "operativa",   necessaria
all'espletamento  delle  prove di efficienza fisica come previsto dal
successivo articolo 11, comma 5.